Approvata in via definitiva l’istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con Disabilità

Nel Consiglio dei Ministri del 31 gennaio è stata approvata in via definitiva l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità

il CDM del 31 gennaio ha istituto la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il 31 gennaio con l'approvazione in Consiglio dei Ministri si è concluso l'iter per l’istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Il Decreto è stato approvato su proposta del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

“Il Garante sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu – spiega il Ministro Alessandra Locatelli. Dal 1 gennaio 2025 il Garante sarà operativo e al servizio dei cittadini”.

«Con l’istituzione del Garante si fa un ulteriore passo verso l’attuazione della Legge delega in materia di disabilità. Ora si dovrà lavorare affinché questo incarico venga affidato ad una persona competente, che conosca davvero il mondo della disabilità: dovrà essere una figura autonoma, super partes, di garanzia, che stimoli l’applicazione della Convenzione Onu e che, dove ci siano criticità, intervenga immediatamente per la garanzia della tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie»: Vincenzo Falabella, presidente della Fish, commenta così la notizia.

Cosa prevede il provvedimento

Il Garante “sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità” ha spiegato la ministra.

Avrà “poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica”.

Il Garante sarà un organo collegiale formato dal presidente e da due componenti scelti tra persone con “comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità”.

La dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, sarà costituita da due dirigenti e venti unità di personale non dirigenziale L’assunzione del personale avverrà per pubblico concorso.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Garante farà una relazione alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività svolta.

L’aspetto più importante del provvedimento viene richiamato dagli art. 4, 5 e 6 con riguardo alle competenze e alle prerogative, che il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità eserciti – tra le quali– le seguenti funzioni:

  • promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
  • contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
  • svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • visitare, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Importante poi il richiamo alle forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni da intraprendere con le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità in base alla Legge 18/09 dello Stato Italiano.

Assume rilievo anche la disciplina dei procedimenti speciali di cui Garante Nazionale è parte.

Eseguite le valutazioni del caso, il Garante Nazionale ha facoltà di emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili di eventuali violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria, il Garante può proporre un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le disabilità, Orizzonte Scuola, Vita

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